Risarcimento danni sancito dalla Cassazione

L’automobilista che investe un cane provocandogli lesioni tali da produrre un’invalidità permanente può essere condannato al pagamento delle spese veterinarie che il padrone dell’animale dovrà sostenere. È quanto si evince da una pronuncia della Cassazione (terza sezione civile, sentenza n.17991) che ha confermato la condanna inflitta dal tribunale di Firenze (sezione distaccata di Empoli) ad una società proprietaria di un autocarro. Il guidatore del veicolo, infatti, aveva investito un cane «provocandogli lesioni che lo rendevano inidoneo alla riproduzione naturale»: il padrone dell’animale si era dunque rivolto al giudice per ottenere il risarcimento dei danni e la società titolare del mezzo era stata condannata a pagare 2 milioni di vecchie lire «per le spese che il proprietario del cane avrebbe sostenuto in futuro per far fronte all’invalidità permanente dell’animale».

La società, dunque, contro la decisione del tribunale, aveva presentato ricorso alla Suprema Corte, lamentando che non era stato chiarito a che titolo fosse dovuta tale somma, «se a titolo di invalidità permanente e quindi di danno biologico subito dal cane», in ogni caso «liquidato in maniera eccessiva», dato che si trattava di «un danno afferente un animale, non un uomo», oppure a titolo di «spese future necessitate da tale invalidità».

Gli “ermellini” della terza sezione civile, rigettando il ricorso, hanno dichiarato infondata la censura proposta: dalla sentenza impugnata, hanno ribadito, risulta che «la somma è stata liquidata per spese di cura del cane, anche se si è fatto riferimento a danno da invalidità permanente dell’animale, nonché equitativamente, sulla base delle indicazioni del consulente tecnico d’ufficio».

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