MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 12 dicembre 2006
Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani. (GU n. 10 del 13-1-2007)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
- Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;
- Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, che ratifica l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
- Considerato che l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e puo' provocare reazioni di aggressivita' da parte degli animali stessi, l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189;
- Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;
- Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
Ordina:
Art. 1.
1. Sono vietati:
a) | l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani; |
b) | l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressivita' di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato; |
c) | qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressivita'; |
d) | la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; |
e) | gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
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Art. 2.
1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:
a) | applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; |
b) | applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto. |
3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.
Art. 3.
1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1 lettera b) ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
Art. 4.
1. L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e puo' provocare reazioni di aggressivita' da parte degli animali stessi.
Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.
Art. 5.
1. Si definisce cane con aggressivita' non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrita' fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.
2. I servizi veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressivita' non controllata rilevati, nonche' dei cani di cui all'elenco allegato al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumita' pubblica.
3. L'autorita' sanitaria competente, in collaborazione con la Azienda sanitaria locale stabilisce:
a) | i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprieta' con aggressivita' non controllata con i relativi parametri per la rilevazione; |
b) | i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature; |
c) | l'obbligo per i proprietari dei cani cui al comma 1 di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane; |
d) | ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature. |
a) | ai delinquenti abituali o per tendenza; |
b) | a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; |
c) | a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; |
d) | a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; |
e) | ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermita'. |
6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.
Art. 6.
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle Amministrazioni competenti secondo i parametri territoriali in vigore.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 12 dicembre 2006
Il Ministro: Turco
Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 365.
ALLEGATI
Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, della presente ordinanza:
- American Bulldog;
- Cane da pastore di Charplanina;
- Cane da pastore dell'Anatolia;
- Cane da pastore dell'Asia centrale;
- Cane da pastore del Caucaso;
- Cane da Serra da Estreilla;
- Dogo Argentino;
- Fila brazileiro;
- Perro da canapo majoero;
- Perro da presa canario;
- Perro da presa Mallorquin;
- Pit bull;
- Pit bull mastiff;
- Pit bull terrier;
- Rafeiro do alentejo;
- Rottweiler;
- Tosa inu.